mercoledì 6 aprile 2011

Certificazione energetica: le novità per gli immobili

Il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 in materia di energia da fonti rinnovabili, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 della Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, interviene sulla materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione.

In particolare, il provvedimento inserisce due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater. Il primo dispone che “nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”.

Il nuovo comma 2-quater afferma che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

Confedilizia ha dunque fornito alcune prime indicazioni in merito alla disposizione del comma 2-ter già in vigore – mentre l’entrata in vigore del comma 2-quater è prevista per il 1° gennaio 2012 -, relativa all’obbligo di inserire nei contratti di compravendita e di locazione una nuova clausola.

Innanzitutto, per quanto riguarda i rapporti con la legislazione regionale, si pone la questione delle conseguenze che la nuova norma produce in funzione del fatto che le Regioni abbiano o meno legiferato in materia di certificazione energetica. A tal proposito, la nuova disposizione attiene alla disciplina dei contratti, sulla quale lo Stato ha competenza esclusiva. Quindi le disposizioni contenute nel nuovo comma 2-ter prevalgono sulla normativa regionale.

Per quanto riguarda invece l’utilizzabilità dell’autodichiarazione (classe energetica G), il d.m. 26.6.2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) prevede che – per gli edifici di superficie “utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq, e per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’8.10.’05 – il proprietario, “consapevole della scadente qualità energetica del suo immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data di formazione, in cui afferma che “l’edificio è di classe energetica G” e che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”.

In seguito alle nuove disposizioni, Confedilizia afferma che sembra confermata la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione che costituisce un’alternativa alla dotazione dell’attestato di certificazione energetica.

Con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica “solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”. Si tratta, nello specifico, dei seguenti casi:

• immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all’8.10.2005

• immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per “gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri,” dopo l’1.7.2007; per “gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadri”, dopo l’1.7.2008; per le “singole unità immobiliari”, dopo l’1.7.2009)

• immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall’1.1.2007, “incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi natura”, che siano “finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche”

• immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dall’1.1.2007, contratti relativi alla “gestione” dei loro “impianti termici o di climatizzazione”

Un’altra questione che si pone è se la disposizione che prevede l’indicata clausola sia inderogabile in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse dell’acquirente o del conduttore e quindi sia per gli stessi disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento possibile pronunciarsi, attesa l’assenza di qualsiasi interpretazione o anche commento dottrinale in punto coi quali confrontarsi. Ciò che pare invece potersi senz’altro escludere è che l’assenza della clausola ora prevista produca la conseguenza della nullità del contratto. (da Geometra.info)

venerdì 11 marzo 2011

Trasferimenti immobiliari: accordo tra notai e geometri Firmato a Firenze un Protocollo per la tutela dei cittadini

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze hanno firmato un protocollo di intesa che ha lo scopo di trattare i temi di interesse comune, quali la regolarità urbanistica e catastale dei beni da alienare, per la tutela dei cittadini nelle operazioni di trasferimento immobiliare.

I notai e geometri – si legge in una nota del Consiglio Nazionale del Notariato – “si impegnano inoltre a fornire un’adeguata informazione e consulenza a venditori e acquirenti di beni immobili, garantendo così la sicurezza e la trasparenza nelle operazioni di trasferimento immobiliare.”

Il protocollo, oltre ad avviare un “tavolo di dialogo” finalizzato a creare regole comuni e linee guida sui temi della legittimazione urbanistica, dell'edilizia catastale, della valutazione degli immobili e della documentazione tecnica necessaria per la stipulazione di atti aventi ad oggetto vicende traslative di beni immobili, ha anche segnato l'istituzione di una Consulta Interprofessionale fra notai e geometri.

Un'intesa che mira a salvaguardare i diritti dei cittadini e un esempio di accordo e collaborazione tra categorie che nasce dal principale obiettivo di tutela e rispetto dei diritti del consumatore. (da Geometra.info)

mercoledì 9 marzo 2011

Compravendite in calo!

Mutui e compravendite immobiliari di nuovo in calo nel terzo trimestre del 2010, dopo l'andamento positivo registrato nella prima metà dell'anno che pure non era stato sufficiente pure a riportare il volume delle transazioni sui volumi raggiunti nel 2006, prima dell'avvio della fase di discesa. L'Istat ha reso noto che nel periodo luglio-settembre le compravendite sono diminuite del 3,4% rispetto agli stessi mesi del 2009 e il numero dei mutui per l'acquisto di immobili sono calati dell'1,9%.
Nel terzo trimestre 2010 le convenzioni relative a compravendite di unità immobiliari sono risultate pari a 168.933. Nel complesso, il numero delle compravendite stipulate nei primi nove mesi dell'anno scorso (586.801) aumenta leggermente (+0,6%) rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2009 (583.459).
Il 93,6% delle convenzioni effettuate nel periodo considerato (158.122) riguarda immobili ad uso abitazione ed accessori, il 5,7% (9.659) unità immobiliari ad uso economico. Per la prima tipologia, dopo un periodo di risalita, si rileva una diminuzione tendenziale del 2,7%. Le compravendite di immobili ad uso economico, contrassegnate da una flessione pari all'11,6%, accentuano invece l'andamento negativo che aveva caratterizzato anche i primi due trimestri del 2010. In totale, nel periodo compreso tra gennaio e settembre, il numero delle compravendite di questo tipo è inferiore del 6,9% rispetto al livello riscontrato nello stesso periodo del 2009. Ed è il più basso dal 1997.
Nel terzo trimestre 2010, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, le compravendite totali di unità immobiliari diminuiscono in maggior misura al Sud (-11,7%) e nelle Isole (-16,1%), mentre sono in aumento di circa un punto percentuale al Nord-Ovest (+0,7%) e al Nord-Est (+1,1%) e sostanzialmente stabili al Centro (-0,4%). Questo andamento si evidenzia, in linea di massima, anche per le compravendite di unità immobiliari ad uso abitazione. Per quelle ad uso economico tutte le ripartizioni territoriali presentano tassi tendenziali negativi, ma le regioni del Sud e le Isole (rispettivamente a -21,5% e -20,6%) mostrano flessioni maggiori e quasi doppie rispetto alla media nazionale: -7,9% al Centro, -7,6% nel Nord-Ovest e -8,7% nel Nord-Est.

Le compravendite effettuate nel territorio delle città metropolitane sono sostanzialmente stabili (-0,2%), mentre sono diminuite del 5,5% quelle stipulate altrove.

Mutui. Sempre nel terzo trimestre 2010 sono stati stipulati 171.689 mutui, di cui 101.973 (pari al 59,4%) con costituzione di ipoteca immobiliare e 69.716 (40,6%) senza costituzione di ipoteca immobiliare. Il numero totale dei mutui è diminuito dell'1,9% rispetto al terzo trimestre 2009. In particolare, i mutui con costituzione di ipoteca immobiliare presentano una flessione dell'1,7%, quelli non garantiti da ipoteca immobiliare del 2,2%. Questi dati segnano una battuta di arresto della ripresa tendenziale del fenomeno iniziata negli ultimi tre mesi del 2009 e proseguita fino al secondo trimestre 2010. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2010 sono stati concessi 561.922 mutui contro i 535.473 stipulati nello stesso periodo del 2009, con un aumento del 4,9%.
I mutui senza costituzione di ipoteca immobiliare registrano una variazione tendenziale positiva (+0,7%) soltanto al Centro. Il calo è sensibilmente superiore alla media nazionale nel Nord-Est (-6,9%) e di poco superiore nelle Isole (-2,5%). Valori negativi meno accentuati si osservano nel Nord-Ovest (-0,9%) e nel Sud (-1,5%).

Per i mutui garantiti da costituzione di ipoteca immobiliare, la flessione tendenziale risulta superiore alla media italiana nelle Isole (-5,4%), nel Nord-est (-5,1%) e nel Sud (-3,5%); inferiore al Centro (-0,6%). Solamente il Nord-Ovest si caratterizza per una variazione tendenziale positiva e pari al +2,3%. Per quanto riguarda la tipologia di archivio notarile distrettuale, gli incrementi tendenziali del fenomeno interessano unicamente gli archivi aventi sede nelle città metropolitane (rispettivamente +2,2% per i mutui senza ipoteca immobiliare e +2,1% per quelli garantiti da ipoteca), mentre nei restanti archivi notarili si registrano variazioni tendenziali negative: rispettivamente -4,7% e -4%.
(09 marzo 2011) da Repubblica.it